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E' vietato nella preparazione della birra:

  • a)impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'articolo 1;
  • b)colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto; ((c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera g), e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;)) E' tollerata la presenza di anidride solforosa nella quantita' massima di 20 milligrammi per litro derivante dalla solforazione del luppolo o dal trattamento dei recipienti;
  • d)aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo;
  • e)impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanita', sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanita'. Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) del presente articolo.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1992 al 25 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art4 · fonte su Normattiva