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E' vietato nella preparazione della birra:
- a)impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'articolo 1;
- b)colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto;
- c)aggiungere alla birra agenti di conservazione. E' tollerata la presenza di anidride solforosa nella quantita' massima di 20 milligrammi per litro derivante dalla solforazione del luppolo o dal trattamento dei recipienti;
- d)aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo;
- e)impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanita', sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanita'. Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) del presente articolo.
Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 22 dicembre 1992
