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[1]La pasta destinata al commercio puo' essere prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 giugno 1971, n.440
3La L. 8 giugno 1971, n.440 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga ai limiti fissati negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, la semola di grano duro, la pasta di semola di grano duro e la pasta con l'impiego di uova possono contenere una percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la pasta di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego di uova."
Testo in vigore dal 9 luglio 1971 al 6 giugno 2001
