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Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro della sanita' si avvale del parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro della sanita', che la presiede. Con lo stesso decreto vengono disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione. Essa e' composta da 4 rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dal Consiglio sanitario nazionale; 5 rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari o delle loro federazioni piu' rappresentative sul piano nazionale; 2 esperti designati dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da emofilia, talassemia e leucemia; 9 esperti designati dal Ministro della sanita', di cui 3 scelti fra i medici dirigenti generali del Ministero della sanita' e i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', 3 scelti tra primari ospedalieri e docenti universitari e 3 indicati dalle societa' ematologiche di immunoematologia e trasfusione del sangue ed emaferesi; 1 ufficiale medico della sanita' militare designato dal Ministro della difesa. Un funzionario della carriera direttiva medica del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore alla 8a svolge le funzioni di segretario. I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Agli stessi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonche' le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417, per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento. La Commissione svolge le funzioni indicate negli articoli 1, 3, 8, 10, 11, 15 e 16 della presente legge. La Commissione formula altresi' al Ministro della sanita', con riferimento all'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 11, comma 1, proposte sui criteri e le modalita' per lo scambio e la cessione di unita' di sangue e di emoderivati fra regioni o province autonome, nonche' sulle iniziative concernenti la propaganda sulla donazione di sangue e sulle modalita' del coordinamento delle attivita' promozionali delle associazioni dei donatori di sangue o delle relative federazioni. (( 1)) Il Ministro della sanita', nel formulare il piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e quindi dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, definisce un programma specifico per le attivita' trasfusionali. In relazione alla elaborazione di tale programma specifico, la Commissione determina una proposta di programma triennale riguardante il complesso delle proprie competenze.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-6 febbraio 1991 n. 49 (in G.U. 1a s.s. 13/02/1991 n. 7), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente articolo, quarto comma, secondo periodo limitatamente all'inciso "di indirizzo e coordinamento".

Testo in vigore dal 14 febbraio 1991 al 11 novembre 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/1991

    Illegittimità dichiarata
    6 febbraio 1991

    Per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 11, comma primo, della legge 4 maggio 1990, n. 107 (ved. massima H) anche l'art. 12, quarto comma, concernente le proposte al Ministro della sanità da parte della commissione ivi prevista, e l'art. 24, vanno riconosciuti illegittimi, ma soltanto per l'aspetto strettamente conseguenziale all'accoglimento parziale della questione relativa all'art. 11, primo comma, e quindi limitatamente all'inciso, che figura in entrambe, "di indirizzo e coordinamento". Riguardo all'art. 24 va tuttavia precisato che la permanente vigenza - che esso prevede - delle disposizioni, non incompatibili con la nuova legge, del vecchio regolamento esecutivo (d.P.R. n. 1256 del 1971) adottato per la precedente legge sul sangue (legge n. 562 del 1967), va intesa nei limiti in cui esse siano applicabili, e ciè nei limiti in cui non sussistano nella stessa materia leggi regionali.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art12 · fonte su Normattiva