Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005. Leggi il testo vigente →

Per donazione di sangue e di emocomponenti si intende l'offerta gratuita di sangue intero o plasma, o piastrine, o leucociti, previo il consenso informato e la verifica della idoneita' fisica del donatore. Il donatore puo' consentire ad essere sottoposto indifferentemente ai diversi tipi di donazione, sulla base delle esigenze trasfusionali ed organizzative. Le caratteristiche e le modalita' delle donazioni indicate dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro della sanita', sentita la commissione di cui all'articolo 12. Il prelievo di sangue intero o plasma viene eseguito su persone consenzienti di eta' non inferiore a diciotto anni. Il prelievo di piastrine e leucociti mediante emaferesi ed i prelievi di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere eseguiti anche su soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni, previo il consenso degli esercenti la potesta' dei genitori, o del tutore o del giudice tutelare. L'accertamento della idoneita' del donatore viene eseguito da un medico, previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi, esame obiettivo ed accertamenti laboratoristici, secondo i protocolli emanati con decreto del Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui all'articolo 12. Il prelievo di sangue intero e' eseguito da un medico, o sotto la sua responsabilita' ed in sua presenza, da un infermiere professionale.

Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art3 · fonte su Normattiva