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Per donazione di sangue e di emocomponenti si intende l'offerta gratuita di sangue intero o plasma, o piastrine, o leucociti, previo il consenso informato e la verifica della idoneita' fisica del donatore. Il donatore puo' consentire ad essere sottoposto indifferentemente ai diversi tipi di donazione, sulla base delle esigenze trasfusionali ed organizzative. Le caratteristiche e le modalita' delle donazioni indicate dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro della sanita', sentita la commissione di cui all'articolo 12. Il prelievo di sangue intero o plasma viene eseguito su persone consenzienti di eta' non inferiore a diciotto anni. Il prelievo di piastrine e leucociti mediante emaferesi ed i prelievi di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere eseguiti anche su soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni, previo il consenso degli esercenti la potesta' dei genitori, o del tutore o del giudice tutelare. L'accertamento della idoneita' del donatore viene eseguito da un medico, previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi, esame obiettivo ed accertamenti laboratoristici, secondo i protocolli emanati con decreto del Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui all'articolo 12. Il prelievo di sangue intero e' eseguito da un medico, o sotto la sua responsabilita' ed in sua presenza, da un infermiere professionale.
Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005
