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Quando dall'analisi risulti che i campioni non rispondono in tutto o in parte alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presentera' un rapporto circostanziato al Prefetto della provincia unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi e contemporaneamente comunichera' all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole. Gli interessati possono impugnare i risultati e le conclusioni delle analisi entro dieci giorni da quello della comunicazione. All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta del versamento effettuato in Tesoreria della somma di L. 100 per ogni campione.
Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 25 giugno 1948
