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Quando dall'analisi risulti che i campioni non rispondono in tutto o in parte alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presentera' un rapporto circostanziato al Prefetto della provincia unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi e contemporaneamente comunichera' all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole. Gli interessati possono impugnare i risultati e le conclusioni delle analisi entro dieci giorni da quello della comunicazione. ((All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta comprovante il versamento nella Sezione della tesoreria provinciale della somma di L. 3000 per ogni campione)).

Testo in vigore dal 25 giugno 1948 al 13 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1932 al 25 giugno 1948. 6 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… entro dieci giorni da quello della comunicazione. All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta tolto: del versamento effettuato in Tesoreria aggiunto: comprovante il versamento nella Sezione della tesoreria provinciale della somma di L. tolto: 100 aggiunto: 3000 per ogni campione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art15 · fonte del testo