Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1967 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1967 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
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4 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1948 al 13 agosto 1967. 95 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Quando dall'analisi risulti che i campioni non rispondono in tutto o in parte alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presentera' un rapporto circostanziato al Prefetto della provincia unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi e contemporaneamente comunichera' all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole. Gli interessati possono impugnare i risultati e le conclusioni delle analisi entro dieci giorni da quello della comunicazione. All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta comprovante il versamento nella Sezione della tesoreria provinciale della somma di L. 3000 per ogni campione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1967, N. 580
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art15 · fonte del testo