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[1]I requisiti delle farine e del pane, di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge, potranno essere variati con decreto da emanarsi dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito un apposito Comitato costituito presso il Ministero delle corporazioni. Detto Comitato sara' composto di due membri designati dal Ministero delle corporazioni e di altri nove designati ciascuno, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, da quello dell'agricoltura e delle foreste, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dalla Confederazione nazionale fascista del commercio, dall'Ente nazionale della cooperazione, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'agricoltura, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'industria e dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati del commercio. La nomina del Comitato sara' fatta dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il Ministro per le corporazioni puo', altresi', con suo decreto da emanarsi di concerto coi Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'interno, e sentito l'apposito Comitato di cui ai precedenti commi, variare, sia per tutto il Regno che per determinati Comuni, il numero dei tipi di farina e di pane previsti dagli articoli 3 e 10 della presente legge.

[2]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto del Capo del Governo 1 luglio 1937, n. 1238

2

Il Decreto del Capo del Governo 1 luglio 1937, n. 1238 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Comitato di cui all'art. 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane, costituito presso il Ministero delle corporazioni e' soppresso". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le attribuzioni conferite a detto Comitato in dipendenza della citata legge 17 marzo 1932, n. 368, e del relativo regolamento 23 giugno 1932, n. 904, nonche' della legge 22 giugno 1933, n. 874, sono trasferite alla Corporazione dei cereali istituita con decreto 29 maggio 1934 del Capo del Governo".

Testo in vigore dal 15 agosto 1937 al 13 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1937

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 1933 al 15 agosto 1937.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto del Capo del Governo 1 luglio 1937, n. 1238

    Il Decreto del Capo del Governo 1 luglio 1937, n. 1238 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Comitato di cui all'art. 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane, costituito presso il Ministero delle corporazioni e' soppresso". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le attribuzioni conferite a detto Comitato in dipendenza della citata legge 17 marzo 1932, n. 368, e del relativo regolamento 23 giugno 1932, n. 904, nonche' della legge 22 giugno 1933, n. 874, sono trasferite alla Corporazione dei cereali istituita con decreto 29 maggio 1934 del Capo del Governo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art17 · fonte del testo