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I requisiti delle farine e del pane, di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge, potranno essere variati con decreto da emanarsi dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito un apposito Comitato costituito presso il Ministero delle corporazioni. Detto Comitato sara' composto di due membri designati dal Ministero delle corporazioni e di altri nove designati ciascuno, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, da quello dell'agricoltura e delle foreste, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dalla Confederazione nazionale fascista del commercio, dall'Ente nazionale della cooperazione, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'agricoltura, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'industria e dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati del commercio. La nomina del Comitato sara' fatta dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste. ((Il Ministro per le corporazioni puo', altresi', con suo decreto da emanarsi di concerto coi Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'interno, e sentito l'apposito Comitato di cui ai precedenti commi, variare, sia per tutto il Regno che per determinati Comuni, il numero dei tipi di farina e di pane previsti dagli articoli 3 e 10 della presente legge)).

Testo in vigore dal 25 novembre 1933 al 15 agosto 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 1933

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1932 al 25 novembre 1933. 60 parole aggiunte.

… dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste. aggiunto: Il Ministro per le corporazioni puo', altresi', con suo decreto da emanarsi di concerto coi Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'interno, e sentito l'apposito Comitato di cui ai precedenti commi, variare, sia per tutto il Regno che per determinati Comuni, il numero dei tipi di farina e di pane previsti dagli articoli 3 e 10 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art17 · fonte del testo