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I requisiti delle farine e del pane, di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge, potranno essere variati con decreto da emanarsi dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito un apposito Comitato costituito presso il Ministero delle corporazioni. Detto Comitato sara' composto di due membri designati dal Ministero delle corporazioni e di altri nove designati ciascuno, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, da quello dell'agricoltura e delle foreste, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dalla Confederazione nazionale fascista del commercio, dall'Ente nazionale della cooperazione, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'agricoltura, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'industria e dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati del commercio. La nomina del Comitato sara' fatta dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 25 novembre 1933
