Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1967 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1967 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
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5 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 1937 al 13 agosto 1967. 201 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I requisiti delle farine e del pane, di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge, potranno essere variati con decreto da emanarsi dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito un apposito Comitato costituito presso il Ministero delle corporazioni. Detto Comitato sara' composto di due membri designati dal Ministero delle corporazioni e di altri nove designati ciascuno, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, da quello dell'agricoltura e delle foreste, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dalla Confederazione nazionale fascista del commercio, dall'Ente nazionale della cooperazione, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'agricoltura, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'industria e dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati del commercio. La nomina del Comitato sara' fatta dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il Ministro per le corporazioni puo', altresi', con suo decreto da emanarsi di concerto coi Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'interno, e sentito l'apposito Comitato di cui ai precedenti commi, variare, sia per tutto il Regno che per determinati Comuni, il numero dei tipi di farina e di pane previsti dagli articoli 3 e 10 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1967, N. 580
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art17 · fonte del testo