Art. 31

[1]Gli effetti giuridici della recidiva verificatasi prima dell'attuazione del codice penale sono regolati dalle disposizioni del codice penale abrogato.

[2]Per determinare la recidiva ed ogni altro effetto penale della condanna, diverso dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l'attuazione del codice penale, si tiene conto anche delle condanne per reati anteriormente commessi, salvo che prima dell'attuazione del codice siano decorsi i termini stabiliti nell'articolo 80 del codice penale abrogato.

Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art31 · fonte su Normattiva