Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;
  • b)all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

Testo vigente dal 3 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-04;201~art3 · fonte su Normattiva