Art. 14
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Salvo il disposto dell'art. 30, sono sedi di esami di maturita' e di abilitazione gli istituti Regi, le scuole militari, le scuole dei collegi appartenenti al Partito Nazionale Fascista (G.I.L.), le scuole pareggiate alle Regie. Sono altresi' sedi di esami di maturita' e di abilitazione le scuole annesse ai Reali educandati che abbiano ordinamento conforme a quello delle corrispondenti scuole Regie ed abbiano personale insegnante governativo.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
