Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La libertà della scuola si estrinseca nel diritto di enti e privati di istituire e gestire istituti di istruzione (art. 33, terzo comma della Costituzione). L'esercizio di questo diritto, suscettibile di limiti (esigenza di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi e controlli preventivi e successivi), non può essere però condizionato ad un provvedimento autorizzativo di discrezionalità pressoché illimitata nell'anno, che snaturi il diritto stesso. Pertanto devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, che subordina all'autorizzazione discrezionale della P.A. l'apertura di istituti privati di istruzione, ed i primi tre commi dell'art. 4 della stessa legge, che sanciscono il divieto di apertura di istituti non autorizzati, e misure amministrative e penali per i casi di attivazione di istituti non autorizzati.
Art. 33 cost. · Art. 3 Disposizioni · Art. 4 Disposizioni
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1958 al 22 dicembre 2008. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: E' vietato il funzionamento di scuole e corsi di nuova istituzione, che non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura.
tolto: Il Regio provveditore agli studi dispone l'immediata chiusura delle scuole e dei corsi eventualmente aperti senza la prescritta autorizzazione.
tolto: I contravventori sono passibili di un'ammenda da lire mille a lire cinquemila; in caso di recidiva, congiuntamente all'ammenda puo' essere applicato l'arresto fino a tre mesi.
tolto: L'E. N.I.M.S., per ragioni di ordine morale, politico e didattico, ovvero quando siano venute meno le condizioni in base alle quali fu concessa l'autorizzazione, puo' disporre la chiusura di scuole o di corsi gia' autorizzati.
tolto: L'ordine e' immediatamente esecutivo. Contro la deliberazione di chiusura e' ammesso il ricorso al Ministro per l'educazione nazionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
tolto: Per le scuole dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, si applicano, inoltre, le norme di cui all'art. 29.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art4 · fonte del testo