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[1]Gli alunni interni d'istituti Regi, pareggiati o riconosciuti legalmente che siano stati rimandati o respinti nella sessione estiva di esami, non possono, nello stesso anno, sostenere esami di maturita' o di abilitazione di tipo diverso. La stessa disposizione si applica agli alunni che siano stati rimandati alla sessione autunnale a norma del primo comma dell'art. 22.

[2]Ugualmente non possono sostenere nello stesso anno esami di maturita', o di abilitazione di tipo diverso gli altri candidati non provenienti da una delle anzidette scuole, che siano stati rimandati o respinti nella sessione estiva.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art24 · fonte del testo