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[1]Ai membri delle Commissioni per gli esami di maturita' e di abilitazione e al vice-presidente spettano rispettivamente per ogni giorno di esame un gettone di lire 25 e di lire Per il presidente il gettone e' di lire 50.

[2]Il pagamento delle indennita' spettanti ai membri delle Commissioni e ai delegati ministeriali presso gli istituti Regi non autonomi puo' essere effettuato mediante ordini di accreditamento intestati ai Regi provveditori agli studi.

[3]Ai segretari dei Regi istituti degli ordini superiore e femminile e al personale di segreteria degl'istituti d'istruzione artistica sara' corrisposto un compenso pari a lire 5 per ciascun candidato agli esami di maturita' o di abilitazione, con un minimo di lire 200.

[4]Gli emolumenti indicati nei precedenti commi sono soggetti alla doppia riduzione del 12 per cento, prevista dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-X, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

[5]Nulla e' innovato per quanto concerne il trattamento di missione.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art25 · fonte del testo