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[1]Oltre le scuole di cui all'art. 14 sono sedi di esami di Stato le scuole legalmente riconosciute mantenute dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del Concordato con la Santa Sede, quando gl'insegnanti dei corsi superiori abbiano conseguito, per la cattedra ad essi assegnata, la votazione di almeno sette decimi in un concorso di Stato o negli esami di abilitazione. Qualora meta' degl'insegnanti, ma non meno della meta', si trovino in esse condizioni, le scuole anzidette possono, anno per anno, esser dichiarate sedi degli esami di Stato con Provvedimento del Ministro per l'educazione nazionale, udito il parere del commissario dell'E.N.I.M.S che assicuri del loro regolare funzionamento.

[2]Coloro che sono in possesso di un titolo di studio abilitante e coloro che hanno conseguito l'abilitazione con una votazione inferiore ai sette decimi sono ammessi rispettivamente a sostenere o a ripetere gli esami di abilitazione senza pagamento di altra tassa ovvero possono partecipare senza limiti di eta' agli esami di concorso, ai soli fini del conseguimento della idoneita'. In quest'ultimo caso sono richiesti soltanto i documenti prescritti per la partecipazione agli esami di abilitazione.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art30 · fonte del testo