Art. 7
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[1]La concessione del riconoscimento legale di cui al precedente articolo comporta, limitatamente ai soli alunni interni, salvo peraltro il disposto dell'art. 32, la piena validita', a tutti gli effetti, degli studi compiuti, degli esami sostenuti presso la scuola non Regia che abbia ottenuto il detto beneficio, fatta eccezione per l'esame di maturita' e di abilitazione, per il quale valgono le norme dell'art. 14.
[2]Le scuole non Regie istituite o gestite direttamente o per delega dall'E.N.I.M.S., ai sensi del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI; n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, godono senz'altro del riconoscimento legale.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
