Disposizioni
Art. 10
Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina, senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 1, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.
Testo vigente dal 17 novembre 1954
Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina, senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 1, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.
Testo vigente dal 17 novembre 1954
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Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art10 · fonte del testo