Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina, senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 1, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

Testo vigente dal 17 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art10 · fonte del testo