In caso di recidiva, o comunque di ricaduta, anche se, per il fatto precedente, vi sia stata oblazione, non e' ammessa altra oblazione, e la pena di cui agli articoli 10 e 11 e' aumentata fino al doppio.

Testo vigente dal 17 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art12 · fonte del testo