Art. 4
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Il premio di produzione e' corrisposto per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio, di assenza dovuta ad infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio e per quelle previste dagli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Dalla corresponsione del premio di produzione e' escluso il personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti. Qualora, per esigenze organizzative di servizio, l'orario d'obbligo settimanale di lavoro venga ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, la misura del premio giornaliero di produzione e' maggiorato in modo tale da garantire al personale interessato, nella settimana, il medesimo importo dovuto a coloro il cui orario d'obbligo e' ripartito in sei giorni. Qualora l'impiegato usufruisca di perplesso o si assenti dal servizio per qualsiasi motivo per un periodo di tempo sino a due ore, il premio giornaliero e' ridotto di un terzo; se l'assenza supera le due ore, il premio non e' corrisposto. Il premio non viene, altresi', corrisposto in tutti i casi in cui dai documenti d'ufficio risulta che la produzione individuale o di gruppo prevista non e' stata conseguita per negligenza dell'impiegato o degli impiegati.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 8 gennaio 1981
