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Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o societa' in possesso della cittadinanza o della nazionalita' italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294. Agli stessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 25. Si applicano anche nei confronti dei predetti beneficiari gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1980 al 4 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;16~art4 · fonte su Normattiva