Disposizioni
Art. 12 — Copertura assicurativa e casi di esclusione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1999 al 14 novembre 1999. Leggi il testo vigente →
Se il danno e' coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione e' concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che puo' essere liquidata dall'assicuratore.
Testo in vigore dal 3 marzo 1999 al 14 novembre 1999
