Disposizioni

Art. 12 — Copertura assicurativa e casi di esclusione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1999 al 14 novembre 1999. Leggi il testo vigente →

Se il danno e' coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione e' concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che puo' essere liquidata dall'assicuratore.

Testo in vigore dal 3 marzo 1999 al 14 novembre 1999

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art12 · fonte su Normattiva