Disposizioni

Art. 24 — Disposizioni transitorie

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Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni della presente legge si applicano anche in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono decorsi i termini stabiliti dall'articolo 13, commi 3 e 4, la domanda puo' essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data predetta. Se per gli eventi indicati nel comma 1 e' stata presentata domanda e sulla stessa non e' stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie. Se sulla domanda di cui al comma 2 e' gia' stata adottata una decisione, la domanda stessa puo' essere ripresentata entro il medesimo termine previsto dal comma 1. Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

Testo in vigore dal 3 marzo 1999 al 14 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art24 · fonte su Normattiva