Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1954 al 11 aprile 1971. Leggi il testo vigente →
Gli assegni di superinvalidita' concessi con l'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, ed aumentati con l'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, sono elevati complessivamente alle seguenti misure: Lettera A.................................... annue L. 456.000 " A-bis................................ " " 396.000 " B.................................... " " 291.400 3 " C.................................... " " 220.900 " D.................................... " " 216.000 " E.................................... " " 200.600 " F.................................... " " 180.100 " G.................................... " " 167.400
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 aprile 1954, n. 147
3La L. 16 aprile 1954, n. 147 ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno di superinvalidita' stabilito dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306, a favore dei superinvalidi per causa di servizio ordinario, e' elevato, per la lettera B, da lire 291.400 annue a lire 331.400 annue."
Testo in vigore dal 21 maggio 1954 al 11 aprile 1971
