Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1971 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli assegni di superinvalidita' concessi con l'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, ed aumentati con l'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, sono elevati complessivamente alle seguenti misure: Lettera A.................................... annue L. 456.000 " A-bis................................ " " 396.000 " B.................................... " " 291.400 3 " C.................................... " " 220.900 5 " D.................................... " " 216.000 5 " E.................................... " " 200.600 5 " F.................................... " " 180.100 5 " G.................................... " " 167.400 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 aprile 1954, n. 147

3

La L. 16 aprile 1954, n. 147 ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno di superinvalidita' stabilito dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306, a favore dei superinvalidi per causa di servizio ordinario, e' elevato, per la lettera B, da lire 291.400 annue a lire 331.400 annue."

L. 25 febbraio 1971, n. 95

5

La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 2) che "Gli importi degli assegni di superinvalidita' previsti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-bis e B) e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla C alla G), sono elevati complessivamente alle seguenti misure: Lettera A..........................................annue L. 984.000 " A-bis....................................... " " 840.000 B........................................... " " 667.400 C........................................... " " 412.900 D........................................... " " 384.000 E........................................... " " 344.600 F........................................... " " 264.100 G........................................... " " 227.400"

Testo in vigore dal 11 aprile 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1971

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1954 al 11 aprile 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 febbraio 1971, n. 95

    La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 2) che "Gli importi degli assegni di superinvalidita' previsti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-bis e B) e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla C alla G), sono elevati complessivamente alle seguenti misure: Lettera A..........................................annue L. 984.000 " A-bis....................................... " " 840.000 B........................................... " " 667.400 C........................................... " " 412.900 D........................................... " " 384.000 E........................................... " " 344.600 F........................................... " " 264.100 G........................................... " " 227.400"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-05-04;306~art2 · fonte del testo