Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Salvo le prescrizioni d'altre leggi e Regolamenti i proprietari, i gerenti, direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi eta', devono adottare e fare eseguire, a norma del Regolamento, tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralita'.
tolto: Nelle fabbriche dove si impiegano donne, dovra' permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilira' il Regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'articolo 8.
tolto: La camera speciale di allattamento dovra' pero' sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno cinquanta operaie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art10 · fonte del testo