Art. 10
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[1]Salvo le prescrizioni d'altre leggi e Regolamenti i proprietari, i gerenti, direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi eta', devono adottare e fare eseguire, a norma del Regolamento, tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralita'.
[2]Nelle fabbriche dove si impiegano donne, dovra' permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilira' il Regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'articolo 8.
[3]La camera speciale di allattamento dovra' pero' sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno cinquanta operaie.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
