Disposizioni circa il lavoro delle donne e dei fanciulli negli opifici industriali, laboratori, ecc
Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I Regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del Regolamento, di cui nell'articolo 15, e devono essere muniti del visto del Sindaco, come attestazione d'autenticita', ed affissi in luogo, dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari, di cui nell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
