Art. 13
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Chiunque, essendo tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, e' punito con ammenda sino a 50 lire, per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5000.
tolto: Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena e' dell'ammenda da 50 alle 500 lire.
tolto: Per le contravvenzioni alle disposizioni del Regolamento preveduto nell'articolo 15 si potra' comminare l'ammenda sino a 50 lire.
tolto: In caso di recidiva la pena e' aumentata da un sesto ad un terzo.
tolto: Il provento delle pene pecuniarie sara' devoluto alla Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidita' al lavoro, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art13 · fonte del testo