Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Chiunque, essendo tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, e' punito con ammenda sino a 50 lire, per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5000.

tolto: Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena e' dell'ammenda da 50 alle 500 lire.

tolto: Per le contravvenzioni alle disposizioni del Regolamento preveduto nell'articolo 15 si potra' comminare l'ammenda sino a 50 lire.

tolto: In caso di recidiva la pena e' aumentata da un sesto ad un terzo.

tolto: Il provento delle pene pecuniarie sara' devoluto alla Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidita' al lavoro, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art13 · fonte del testo