Art. 13
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[1]Chiunque, essendo tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, e' punito con ammenda sino a 50 lire, per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5000.
[2]Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena e' dell'ammenda da 50 alle 500 lire.
[3]Per le contravvenzioni alle disposizioni del Regolamento preveduto nell'articolo 15 si potra' comminare l'ammenda sino a 50 lire.
[4]In caso di recidiva la pena e' aumentata da un sesto ad un terzo.
[5]Il provento delle pene pecuniarie sara' devoluto alla Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidita' al lavoro, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
