Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque impieghi donne di qualsiasi eta' o fanciulli di eta' inferiore ai 15 anni compiuti, in lavori contemplati dalla presente legge e dal Regolamento, deve farne in ogni anno regolare denunzia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento.

[2]Dovra' pure nel corso dell'anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori, per cambiamento di Ditta, per adozione di motori meccanici, o per altre cause, che saranno stabilite dal Regolamento. Le denunzie saranno fatte in doppio esemplare alla Prefettura della provincia dove l'azienda e' esercitata, che trasmettera' subito al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e dovra' tenere un registro con le indicazioni desunte dalle singole denunzie.

[3]Tutti gli esercenti di aziende soggette a questa legge devono presentare, entro sei mesi dall'applicazione di essa, una nuova denunzia, indipendentemente da quelle presentate in base alla legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3ª), ed al Regolamento 17 settembre 1886, n. 4082 (serie 3ª).

Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art3 · fonte del testo