Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', del Consiglio dell'industria e del commercio, e del Consiglio superiore del lavoro, verranno determinati i lavori pericolosi, troppo faticosi, o insalubri vietati ai fanciulli di eta' inferiore ai 15 anni compiuti o alle donne minorenni.
tolto: Nello stesso modo saranno determinati, in via di eccezione, i lavori pericolosi e insalubri, nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni, con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art4 · fonte del testo