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Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone nei cui confronti possa essere proposta una misura di prevenzione perche' indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall'articolo 1. Accertano fra l'altrose le suddette persone siano titolari di licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati annonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonche' se risultino iscritte ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone indicate nel comma precedente, nonche' nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Il procuratore della Repubblica e il questore, a mezzo della polizia tributaria, ((possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni societa' fiduciaria)) le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli 338, 339 e 340 del codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1982 al 7 aprile 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 216/2012

    Questione infondata
    30 luglio 2012

    È inammissibile, per il tardivo deposito del relativo atto, l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio di costituzionalità avente ad oggetto, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, la legittimità dell'articolo 2- bis , comma 6- bis , della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», e dell'articolo 2- ter , comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965. Invero, l'ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, del 4 aprile 2012 e l'atto di intervento è stato depositato il 3 maggio 2012, oltre il termine stabilito dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, al quale la giurisprudenza di questa Corte riconosce natura perentoria. - Sulla natura perentoria del termine stabilito dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v. ex plurimis , la citata sentenza n. 81 del 2012.

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 2-bis ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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