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Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita' economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita' europee. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche' nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro treta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter. 6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedurea penale

Testo in vigore dal 7 aprile 1990 al 13 maggio 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 216/2012

    Questione infondata
    30 luglio 2012

    È inammissibile, per il tardivo deposito del relativo atto, l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio di costituzionalità avente ad oggetto, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, la legittimità dell'articolo 2- bis , comma 6- bis , della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», e dell'articolo 2- ter , comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965. Invero, l'ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, del 4 aprile 2012 e l'atto di intervento è stato depositato il 3 maggio 2012, oltre il termine stabilito dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, al quale la giurisprudenza di questa Corte riconosce natura perentoria. - Sulla natura perentoria del termine stabilito dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v. ex plurimis , la citata sentenza n. 81 del 2012.

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 2-bis ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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