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L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio e' punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Testo in vigore dal 9 giugno 1992 al 28 luglio 2005
