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Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

Testo in vigore dal 28 luglio 2005 al 13 ottobre 2011

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1992 al 28 luglio 2005. 32 parole tolte, 31 parole aggiunte.

tolto: L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio e' punito con laaggiunto: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque annitolto: ; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art5 · fonte del testo