Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino
Art. 11 — Divieto di vendita e di somministrazione
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E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonche' comunque somministrare mosti e vini:
- a)i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione ai risultati della sperimentazione;
- b)che all'analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anormali;
- c)che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi ufficiali di analisi, non risultano fermentescibili. E' fatta eccezione per i mosti d'uva mutizzati con alcol, i vini liquorosi e i vini aromatizzati;
- d)contenenti oltre 1 grammo per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini liquorosi e i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i quali tale limite e' elevato a 2 grammi per litro;
- e)contenenti oltre 2 grammi per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini liquorosi e i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i quali tale limite e' elevato a 5 grammi per litro;
- f)contenenti alcol metilico in quantita' superiore a 0,25 millilitri per i vini rossi e a 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcol totale;
- g)contenenti acido citrico in quantita' superiore ad 1 grammo per litro;
- h)contenenti bromo e cloro organici salvo, per quest'ultimo, quanto stabilito all'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 2);
- i)che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, in base alla accertata pericolosita' per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio o somministrati non possono contenere ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti con il medesimo decreto. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, nonche' all'articolo 10, commi 1 e 2, devono essere immediatamente denaturati con la sostanza rivelatrice prevista dall'articolo 14, comma 5, ed avviati alla distillazione senza la possibilita' di beneficiare di alcuna forma di aiuto.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 13 gennaio 2018
