Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino
Art. 13 — Altre bevande derivate dall'uva
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Salvo quanto previsto da altre disposizioni vigenti in materia, nessuna bevanda diversa dalle seguenti puo' essere posta in vendita utilizzando nella propria etichettatura, designazione, presentazione e pubblicita' denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino:
- a)le bevande indicate nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni;
- b)le bevande a base di prodotti indicati nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e previste dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e dal citato regolamento (CEE) n. 1601/91, e successive modificazioni;
- c)lo sciroppo o il succo d'uva;
- d)le bevande spiritose di uva, vino o vinaccia;
- e)l'uva allo spirito o ad una bevanda spiritosa;
- f)le marmellate o le gelatine o le confetture di uva.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
