Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017. Leggi il testo vigente →

Nella produzione e nella conservazione degli aceti, le materie prime e gli aceti possono essere sottoposti alle pratiche e ai trattamenti enologici menzionati nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, nonche' a quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale. Nella preparazione degli aceti e' inoltre consentita:

  • a)l'aggiunta di acqua, purche' sia effettuata soltanto negli acetifici;
  • b)la decolorazione con il carbone per uso enologico;
  • c)l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art22 · fonte su Normattiva