Art. 22 — Pratiche e trattamenti enologici
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Nella produzione e nella conservazione degli aceti, le materie prime e gli aceti possono essere sottoposti alle pratiche e ai trattamenti enologici menzionati nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, nonche' a quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale. Nella preparazione degli aceti e' inoltre consentita:
- a)l'aggiunta di acqua, purche' sia effettuata soltanto negli acetifici;
- b)la decolorazione con il carbone per uso enologico;
- c)l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
