Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino
Art. 35 — Altre sanzioni relative alla produzione, detenzione e commercializzazione di mosti e di vini
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E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:
- a)chiunque pone in vendita con la denominazione di "vino passito" o "passito" vini che non rispondono alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- b)chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1;
- c)chiunque produce o detiene vini spumanti naturali e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui all'articolo 1, comma 2, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:
- a)chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3;
- b)chiunque detiene nelle cantine mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume e chiunque procede alla vinificazione dei suddetti mosti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8;
- c)chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 9;
- d)chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale e di acidificazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'articolo 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 11, comma 1, lettere a), c) f), h) e i), e comma 2, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 11, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione; la sanzione non puo' essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.000 euro:
- a)chiunque detiene il vino di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo, senza procedere alla denaturazione con le modalita' stabilite dal medesimo periodo e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato, nonche' vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato articolo 10, comma 3, terzo e quarto periodo;
- b)chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), d), e) e g), senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 11, comma 3;
- c)chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacita' inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
- d)chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
- e)chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, primo periodo;
- f)chiunque prepara il vinello in difformita' dalle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7;
- g)i laboratori ufficiali di analisi di cui all'articolo 14, comma 8, che violano gli obblighi previsti dal medesimo comma. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione. Chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 13 utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicita' della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. Chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con la sostanza rivelatrice di cui all'articolo 14, comma 5, e chi impiega la sostanza denaturante in difformita' dalle modalita' previste ai sensi del medesimo comma, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di cui all'articolo 15 che non presentano al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la planimetria prevista dal comma 1 e dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacita' complessiva non denunciata e' inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria e' determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, nonche' l'esercizio dell'attivita' di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. Chiunque viola le disposizioni in materia di igiene della cantina di cui all'articolo 26 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. Chiunque vende per uso enologico o detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonche' nei locali comunque comunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e chiunque detiene nei reagentari dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformita' dalle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, secondo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:
- a)i produttori, gli importatori e i grossisti di cui all'articolo 28, comma 1, che non tengono il registro di carico e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni;
- b)i grossisti di cui all'articolo 28, comma 2, che non effettuano sul registro di carico e scarico le annotazioni previste dal medesimo comma;
- c)gli utilizzatori di cui all'articolo 28, comma 3, che non tengono il registro di carico e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni;
- d)i soggetti di cui all'articolo 28, commi 1, 2 e 3, che non conservano i registri di carico e scarico previsti dalle medesime disposizioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 14 e' ridotta alla meta' nel caso in cui le annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rifiuta di esibire agli addetti preposti alla vigilanza la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni in violazione degli obblighi di cui all'articolo 29, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 21 agosto 2014
