Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino

Art. 35 — Altre sanzioni relative alla produzione, detenzione e commercializzazione di mosti e di vini

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E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:

  • a)chiunque pone in vendita con la denominazione di "vino passito" o "passito" vini che non rispondono alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
  • b)chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1;
  • c)chiunque produce o detiene vini spumanti naturali e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui all'articolo 1, comma 2, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:
  • a)chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3;
  • b)chiunque detiene nelle cantine mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume e chiunque procede alla vinificazione dei suddetti mosti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8;
  • c)chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 9;
  • d)chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale e di acidificazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'articolo 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 11, comma 1, lettere a), c) f), h) e i), e comma 2, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 11, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione; la sanzione non puo' essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.000 euro:
  • a)chiunque detiene il vino di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo, senza procedere alla denaturazione con le modalita' stabilite dal medesimo periodo e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato, nonche' vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato articolo 10, comma 3, terzo e quarto periodo;
  • b)chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), d), e) e g), senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 11, comma 3;
  • c)chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacita' inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
  • d)chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
  • e)chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, primo periodo;
  • f)chiunque prepara il vinello in difformita' dalle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7;
  • g)i laboratori ufficiali di analisi di cui all'articolo 14, comma 8, che violano gli obblighi previsti dal medesimo comma. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione. Chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 13 utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicita' della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. Chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con la sostanza rivelatrice di cui all'articolo 14, comma 5, e chi impiega la sostanza denaturante in difformita' dalle modalita' previste ai sensi del medesimo comma, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di cui all'articolo 15 che non presentano al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la planimetria prevista dal comma 1 e dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacita' complessiva non denunciata e' inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria e' determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro. ((11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116))

Testo in vigore dal 21 agosto 2014 al 12 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art35 · fonte su Normattiva