Art. 2
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Le disposizioni contenute nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, quali risultano sostituite dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1976, n. 205, sono estese al personale di cui al comma successivo, alle condizioni e con le modalita' ivi indicate. I tenenti colonnelli del ruolo ordinario della guardia di finanza cessati o che cesseranno dal servizio dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1979 per limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianita' di grado od un'anzianita' complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di eta' nel grado rivestito prima della promozione.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1977 al 13 gennaio 1980
