Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Art. 14 — Presentazione delle domande

I cittadini che aspirano al godimento di uno o piu' benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio. Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermita' e dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione.

Testo vigente dal 23 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art14 · fonte su Normattiva