Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Art. 4 — Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1970 al 3 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennita' di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, e' corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione. Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennita' in misura ridotta, la maggiorazione e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Testo in vigore dal 23 giugno 1970 al 3 maggio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art4 · fonte su Normattiva