Art. 4 — Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti
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A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennita' di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, e' corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione. 3 Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennita' in misura ridotta, la maggiorazione e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114
3con decorrenza dal 1 gennaio 1974
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che " L'indennita' di accompagnamento di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevata da L. 10.000 a L. 22.000 mensili e per i ciechi civili assoluti viene corrisposta al titolo della cecita'". Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
Testo in vigore dal 3 maggio 1974 al 20 giugno 1975
