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Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensita' abitativa colpite dal sisma del novembre 1980. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 4 novembre 1986 al 28 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1986-10-28;730~art5 · fonte su Normattiva