Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'obbligo da parte dei comuni di corrispondere allo Stato, in sede di assegnazione in loro favore del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, gli oneri concernenti le spese sostenute alla data del 30 settembre 1963 per il trattamento economico corrisposto al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso le cessate scuole di avviamento professionale, consolidati ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, cessa a decorrere dal 1 gennaio 1970.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art18 · fonte del testo